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Articolo QE 27 giugno 2011

Articolo di Giovanni Simoni pubblicato su "Quotidiano Energia" del 27 giugno 2011 dal titolo "FV, rebus registro".
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Scambio sul posto
Lo Scambio sul Posto, disciplinato dalla delibera ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP) – e dalla successiva delibera ARG/elt 186/09, che ha recepito quanto previsto dalla legge 99/09, consente di valorizzare l’energia immessa in rete secondo un criterio di compensazione economica con il valore dell’energia prelevata dalla rete. In termini generali, le condizioni offerte dallo scambio sul posto sono più vantaggiose del ritiro dedicato poiché permettono di remunerare l’energia immessa in rete al valore di mercato dell’energia più il costo unitario variabile dei servizi associato alla propria bolletta di fornitura per la quantità di energia elettrica scambiata.

Il servizio di Scambio sul Posto è regolato su base economica dal GSE in forma di contributo associato alla valorizzazione a prezzi di mercato dell’energia scambiata con la rete.

La Finanziaria 2008 ha esteso a 200 kW la potenza massima fino a cui gli impianti alimentati a fonti rinnovabili possono accedere allo scambio sul posto. Tale norma è diventata operativa dopo la pubblicazione del decreto attuativo del 18 dicembre 2008 e della relativa delibera ARG/elt 1/09 che hanno ridefinito le regole e le modalità per usufruire di questo servizio.

Il GSE riconosce un contributo a favore dell’utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, vengono presi in considerazione:
  • la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l’ammontare minimo tra l’energia immessa e quella prelevata dalla rete nel periodo di riferimento); il controvalore dell’energia elettrica immessa in rete calcolato a prezzi di mercato;

  • l’onere di prelievo sostenuto per l’approvvigionamento dell’energia prelevata dalla rete, suddiviso in onere energia e onere servizi. In particolare, il contributo erogato dal GSE all’utente dello scambio prevede:
  • il ristoro dell’onere servizi limitatamente all’energia scambiata con la rete;
  • il riconoscimento del valore minimo tra l’onere energia e il controvalore dell’energia elettrica immessa in rete. Nel caso in cui il controvalore dell’energia immessa in rete risultasse superiore all’onere energia sostenuto dall’utente dello scambio, l’utente può scegliere tra due opzioni:

  • il saldo relativo viene registrato a credito dell’utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare l’onere energia degli anni successivi;
  • il saldo relativo viene liquidato dal GSE; tale importo non fa parte del contributo in conto scambio e si configura come una vendita. La legge 99/09, implementata dall’Autorità con delibera ARG/elt 186/09 ha, inoltre, introdotto le seguenti modifiche:
  • la possibilità per i Comuni fino a 20.000 residenti e per il Ministero della Difesa di applicare lo scambio sul posto senza l’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, incluse le componenti tariffarie correlate all’utilizzo della rete stessa (componenti A e UC);
  • la possibilità per il Ministero della Difesa di richiedere lo scambio sul posto di cui sopra anche nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 200 kW;
  • la possibilità, nei casi precedenti, che lo scambio sul posto si applichi anche in presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW (con l’unica eccezione del Ministero della Difesa a cui non si applica il limite di 200 kW).