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Tempo mancante al 31 dicembre 2010
Descrizione

Spinti dai limiti ambientali, dal trattato di Kyoto (previste pesanti penali da pagare alla prima scadenza), dall’incertezza degli approvvigionamenti e dai prezzi crescenti dell’energia, tutti i governi europei e quelli di molti altri paesi extraeuropei hanno introdotto misure eccezionali per incentivare la produzione di energia mediante le cosiddette fonti rinnovabili.
In particolare in Italia, dopo anni di incertezze, si è deciso di concentrare l’attenzione sulla produzione di energia elettrica a partire dall’energia solare mediante l’uso delle tecnologie di tipo fotovoltaico.
Infatti, anche se la politica dei “tetti fotovoltaici” non ha avuto l’effetto trainante che si sperava, l’introduzione del “Conto Energia” ha sollecitato una forte domanda di impianti di tutte le dimensioni in ogni regione del Paese.

Il “Conto Energia” è stato introdotto dal Ministero della Attività Produttive (oggi Ministero dello Sviluppo Economico) con un apposito Decreto del 28 Luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°181 del 5 Agosto 2005, attualmente aggiornato e modificato da due ulteriori Decreti dello stesso Ministero di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 06/02/2006 e del 19/02/2007. Il Conto Energia rappresenta un meccanismo di incentivazione che, invece di offrire un contributo di incentivazione in conto capitale del costo dell’impianto (tetti fotovoltaici), premia direttamente la quantità di energia effettivamente prodotta dall’impianto per un periodo di tempo comparabile con la vita tecnica dell’impianto stesso.

Secondo il Conto Energia, infatti, tutta l’energia prodotta da un impianto fotovoltaico, se realizzato secondo i criteri dei decreti (l’impianto deve essere giudicato ammissibile dal GSE ex-GRTN) ed allacciato alla rete elettrica del distributore locale, viene retribuita per una durata di 20 anni, da un minimo di 0,36€/kWh ad un massimo che in alcuni casi può superare gli 0,50€/kWh.

Un tale meccanismo costituisce una garanzia affinché il proprietario s’impegni a realizzare ed esercire al meglio l’impianto. Eventuali inefficienze in sede di realizzazione e gestione ricadono sul proprietario che si assume i rischi economici dell’iniziativa.

Il recupero del costo dell’impianto, totalmente anticipato dall’investitore, è legato all’entità ed alla durata delle tariffe incentivanti. In particolare, in funzione della potenza dell’impianto e della località dell’installazione, l’incentivo permette di ripagare l’investimento effettuato in un arco di tempo compreso tra i 6 ed i 10 anni (al massimo la metà del periodo di validità della concessione tariffaria agevolata).

Oltre al vantaggio economico offerto dalla tariffa incentivante appena descritta, il Conto Energia prevede un ulteriore beneficio derivante dall’”uso” dell’energia prodotta che il proprietario dell’impianto decide di fare. In particolare, il proprietario può sia utilizzare in proprio l’energia elettrica prodotta (meccanismo di “scambio sul posto”) sia rivenderla o direttamente al gestore locale o ad un cliente privato. In particolare, il prezzo di vendita al gestore locale è fissato periodicamente dall’A.E.E.G. (Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) e varia in funzione dell’ammontare dell’energia ceduta alla rete (da 0,082€/kWh a 0,095€/kWh), mentre il prezzo di vendita ad un cliente privato è variabile ma comunque sempre superiore al prezzo fissato dall’A.E.E.G. (da 0,10€/kWh a 0,15€/kWh). Per quanto riguarda, poi, il beneficio nel caso dello “scambio sul posto” (limitato ad impianti di potenza nominale installata fino a 20kWh) si ha che questo è quasi sempre superiore a quello della vendita al mercato libero perché in questo caso il beneficio economico si applica in relazione all’energia elettrica non ritirata dalla rete che normalmente verrebbe pagata più del prezzo spuntato sul mercato libero.