Il Conto Energia (DM 19/02/07 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/02/07), è subentrato ai precedenti DM del 28/07/2005 e del 6/02/2006 in materia di incentivazione dell’energia fotovoltaica. Il decreto è diventato operativo solo dopo la pubblicazione della delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) 90/07, avvenuta il 13/04/07, che ha definito le condizioni e le modalità per l’erogazione delle tariffe incentivanti.
Le principali caratteristiche del meccanismo d’incentivazione sono sintetizzate nei seguenti punti:
- possono beneficiare delle tariffe, in qualità di soggetto responsabile dell’impianto fotovoltaico, le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomìni di unità abitative e/o di edifici;
- la potenza nominale degli impianti deve essere non inferiore a 1 kW;
- la richiesta di incentivo deve essere inviata al GSE solo dopo l’entrata in esercizio degli impianti fotovoltaici;
- il limite massimo cumulato della potenza incentivabile fissato dal DM 19/02/07 è pari a 1200 MW; al raggiungimento di tale limite, quale ulteriore garanzia per gli operatori, è previsto un "periodo di moratoria" di 14 mesi (24 mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici). Gli impianti che entreranno in esercizio in tale periodo di moratoria potranno comunque beneficiare delle tariffe incentivanti;
- e tariffe sono articolate per taglia e tipologia installativa, con l’intento di favorire le applicazioni di piccola taglia architettonicamente integrate in strutture o edifici;
- è stato introdotto un premio per impianti fotovoltaici abbinati all’uso efficiente dell’energia negli edifici. Delibera AEEG ARG/elt 161/08 La successiva delibera AEEG ARG/elt 161/08 ha reso possibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti (d’ora in poi sezioni) ciascuna con la propria tipologia d’integrazione architettonica. La potenza dell’impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni che obbligatoriamente bisognerà dichiarare al momento della richiesta dell’incentivo per la prima sezione. La Delibera ARG/elt 161/08 rende ancora più flessibile il meccanismo d’incentivazione dell’attuale Conto Energia rispetto al primo e sono evidenti almeno due vantaggi:
- è possibile mettere in esercizio ogni sezione d’impianto come se si trattasse di un impianto a sé. Il beneficio è evidente soprattutto per gli impianti di grossa taglia per cui si incontrano difficoltà a effettuare un unico parallelo alla rete in un’unica soluzione. Si potranno effettuare più entrate in esercizio in base al numero di sezioni in cui è suddiviso l’impianto;
- è possibile collegare più sezioni d’impianto allo stesso punto di connessione rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07 secondo cui un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici. Le tariffe Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2010 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella.
Delibera AEEG ARG/elt 161/08
La successiva delibera AEEG ARG/elt 161/08 ha reso possibile la realizzazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in più parti (d’ora in poi sezioni) ciascuna con la propria tipologia d’integrazione architettonica. La potenza dell’impianto (e quindi la relativa tariffa) sarà data dalla somma delle potenze di tutte le sezioni che obbligatoriamente bisognerà dichiarare al momento della richiesta dell’incentivo per la prima sezione.
La Delibera ARG/elt 161/08 rende ancora più flessibile il meccanismo d’incentivazione dell’attuale Conto Energia rispetto al primo e sono evidenti almeno due vantaggi:
- è possibile mettere in esercizio ogni sezione d’impianto come se si trattasse di un impianto a sé. Il beneficio è evidente soprattutto per gli impianti di grossa taglia per cui si incontrano difficoltà a effettuare un unico parallelo alla rete in un’unica soluzione. Si potranno effettuare più entrate in esercizio in base al numero di sezioni in cui è suddiviso l’impianto;
- è possibile collegare più sezioni d’impianto allo stesso punto di connessione rispettando il vincolo imposto dal Decreto 19/02/07 secondo cui un impianto fotovoltaico non può condividere il punto di connessione alla rete con altri impianti fotovoltaici.
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