Per quanto stabilito dal DM del 19/02/07 gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2010 hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella.
Le tariffe maggiori sono riconosciute ai piccoli impianti domestici fino a 3 kW che risultano integrati architettonicamente. Le tariffe più basse sono invece riconosciute ai grandi impianti non integrati architettonicamente.
Le tariffe sono erogate per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e rimangono costanti, non subiscono cioè aggiornamenti ISTAT, per l’intero periodo. I valori, indicati nella tabella precedente, sono stati calcolati, decurtando del 4% le tariffe riportate nel DM del 19/02/07 (2% per ogni anno successivo al 2008).
Il Ministero dello Sviluppo Economico (MSE) e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) stabiliranno con un successivo decreto, attualmente in corso di definizione, le tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni successivi al 2010.
In aggiunta all'incentivo, il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, utilizzando l'energia prodotta per:
1. la cessione in rete (parziale o totale);
2. i propri autoconsumi;
3. lo scambio sul posto con la rete elettrica (per gli impianti di potenza fino a 200 kW).
Si evidenzia inoltre che la tariffa "base" può essere incrementata del 5% nei seguenti casi, tra loro non cumulabili:
a) per impianti ricadenti nelle righe B e C della colonna 1 (impianti superiori ai 3 kW non integrati) della precedente tabella, il cui soggetto responsabile autoconsuma su base annua almeno il 70% dell'energia prodotta dall'impianto (autoproduttori ai sensi dell'art. 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999);
b) per impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica/paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
c) per impianti integrati in edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi destinazione (industriale, commerciale, agricola) in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto (per maggiori dettagli consultare la guida agli interventi validi ai fini del riconoscimento dell'integrazione architettonica pubblicata sul sito del GSE); d) per impianti i cui soggetti responsabili siano enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti come risultante dall'ultimo censimento ISTAT.