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Nel mondo in costante evoluzione dell’energia solare, l’ambiente legale e normativo gioca un ruolo fondamentale nella definizione di ciò che costituisce un impianto industriale, con implicazioni dirette sulle valutazioni ambientali. Recentemente, il Comune di Villalba ha sollevato un interrogativo interessante riguardo a questa questione, richiedendo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ulteriori dettagli sulle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 199/2021. Ecco cosa è emerso da questo interpello e dalle risposte fornite dal MASE.

L’Interpello del Comune di Villalba

Il 30 maggio 2023, il Comune di Villalba ha presentato un interpello al MASE, cercando chiarezza sulla definizione di “impianti industriali” ai sensi dell’articolo 20 comma 8 lettera c-ter) n. 2 del Decreto Legislativo dell’8 novembre 2021, n. 199 (D.lgs. 199/2021). In particolare, il Comune ha chiesto se gli impianti fotovoltaici possano rientrare in questa definizione e se siano esenti dalle valutazioni ambientali se hanno una capacità inferiore a 10 MW, collocati entro 500 metri da un impianto fotovoltaico preesistente.

Le Risposte del MASE

Link del documento ufficiale: https://www.mase.gov.it/

In data 8 agosto 2023, il MASE ha fornito le seguenti risposte:

  1. Applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): Il MASE ha sottolineato che l’applicazione della PAS alle aree agricole entro 500 metri da impianti industriali è giustificata per agevolare la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici nelle aree adiacenti agli impianti industriali. Questo è motivato dalla necessità di consentire la coesistenza delle attività industriali con gli impianti fotovoltaici.
  2. Definizione di Stabilimento: Il MASE ha chiarito che il termine “stabilimento” ai sensi dell’articolo 268 del Decreto Legislativo 152/2006 si riferisce a un complesso unitario e stabile, simile a un ciclo produttivo, sottoposto al controllo di un unico gestore e comprendente uno o più impianti. L’impianto fotovoltaico è considerato tale poiché è composto da moduli, inverter, sistemi di accumulo e monitoraggio connessi come parte di un ciclo produttivo.
  3. Assenza di Emissioni: Nonostante gli impianti fotovoltaici non producano emissioni, il MASE ha chiarito che possono comunque essere classificati come stabilimenti in base all’articolo 268 del Decreto Legislativo 152/2006, che riconosce questa qualifica anche per i luoghi stabili adibiti a una o più attività. Nel caso degli impianti fotovoltaici, l’attività di produzione e vendita di energia elettrica giustifica la loro classificazione come stabilimenti.
  4. Circolari dell’Agenzia delle Entrate: Il MASE ha fatto riferimento a due circolari dell’Agenzia delle Entrate che sostengono la considerazione degli impianti fotovoltaici come fabbricati industriali e impianti di potenza superiore a 20 kW come svolgenti attività commerciali: “… l’impianto è di potenza superiore a 20 kW, nella considerazione che impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbono soddisfare esigenze diverse da quelle strettamente privatistiche di una abitazione o di una sede di un ente non commerciale, l’energia prodotta e immessa in rete dovrà essere considerata come ceduta alla rete medesima nell’ambito di un’attività commerciale (vendita di energia) e il contributo in conto scambio costituirà un corrispettivo rilevante ai fini dell’IVA.” E dunque afferma che gli impianti di potenza di potenza superiore a 20 kW svolgono un’attività commerciale.

Alla luce di queste considerazioni, il MASE ha concluso che “un impianto fotovoltaico può essere individuato quale complesso unitario e stabile ovvero stabilimento in ragione del fatto che è composto da un insieme ad esempio di moduli, inverter, sistema di accumulo, sistema di monitoraggio che sono tra loro interconnessi come un complessivo ciclo produttivo e che la qualifica di stabilimento anche al “luogo” adibito in modo stabile all’esercizio di una o più attività.”

E che gli impianti fotovoltaici con una capacità fino a 10 MW, collocati in aree agricole entro 500 metri da un impianto fotovoltaico preesistente di potenza superiore a 20 kW, possono essere esenti dalle valutazioni ambientali, conformemente al D.L. 13/2023 e al D.lgs. 199/2021, anche se quest’ultimo impianto non è situato in una zona industriale, artigianale o commerciale.

In conclusione, queste chiare interpretazioni normative offerte dal MASE forniscono importanti indicazioni per l’industria fotovoltaica e i comuni che cercano di conciliare l’espansione delle energie rinnovabili con le esigenze ambientali e industriali.

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