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Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il testo del decreto PNRR 3 ““Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”.

Comunicato stampa ufficiale

Il testo affronta il tema delle energia da fonti rinnovabili ed interviene modificando alcune delle procedure precedenti in funzione di una migliore “razionalizzazione e semplificazione” estesa ai diversi aspetti che fino ad oggi hanno rappresentato i principali rallentamenti allo sviluppo.

Tra i temi principali affrontati, lo sviluppo dell’agrivoltaico, l’identificazione di aree idonee all’istallazione di nuovi impianti da rinnovabili, autorizzazione unica per il rilascio del VIA e procedure semplificate anche per i piccoli impianti e per la produzione di idrogeno verde.

Nell’articolo 18 vengono così presentate le motivazioni alla base della nuova elaborazione del Governo.

In sintesi, che l’Agenzia del demanio si occupa di individuare i beni immobili di proprietà dello Stato che non sono inclusi in programmi di valorizzazione o dismissione per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Possono essere utilizzate risorse contenute nei piani di investimento dell’Agenzia o messe a disposizione da altre pubbliche amministrazioni, nonché risorse finalizzate al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’Agenzia del demanio può inoltre avviare iniziative di partenariato pubblico-privato per la progettazione, costruzione e gestione degli impianti. I beni coinvolti sono quelli rientranti tra le superfici e le aree idonee secondo la normativa in vigore e sono soggetti alle procedure autorizzative previste.

L’Agenzia cura inoltre la progettazione e l’esecuzione degli interventi per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile per promuovere la razionalizzazione tra gli interventi su immobili di proprietà dello Stato e favorendo economie di scala senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al capitolo X le “Misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili“. Gli articoli specifici che affrontano il tema delle rinnovabili e degli impianti sono il 49 e il 51.

Nell’articolo 49 sono riportate le modifiche ad un decreto legislativo precedente in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Vengono dettagliate le modifiche apportate ai vari articoli del decreto, tra cui le modalità semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici, le aree in cui tali impianti possono essere installati e la competenza ministeriale in materia di tutela paesaggistica.

L’articolo 51 entra nello specifico, apportando modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per semplificare la normativa relativa alle energie rinnovabili, agli impianti di accumulo energetico e agli impianti agro-fotovoltaici.

Le modifiche riguardano i termini di impugnazione previsti dalla legge per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale, l’installazione di impianti eolici e fotovoltaici, e la procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Inoltre, gli impianti fotovoltaici in aree agricole sono considerati manufatti strumentali all’attività agricola e liberamente installabili in determinate condizioni.

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